Art. 7.

      1. Ai fini della rappresentazione fotografica prevista dal primo comma dell'articolo 518 del codice di procedura civile e dall'articolo 130 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e in qualsiasi altra ipotesi in cui sia prevista la rappresentazione fotografica o con altri strumenti tecnici di cose o di luoghi, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del supporto tecnico di un ausiliario di sua fiducia o messo a sua disposizione dal creditore procedente e ha diritto al rimborso delle spese e al compenso stabilito con decreto del Ministro della giustizia, da aggiornare ogni due anni in relazione alla variazione dell'indice, accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.
      2. Per ogni attività di esecuzione in forma specifica di cui agli articoli 605 e seguenti e 612 e seguenti del codice di procedura civile, nonché per ogni attività di attuazione di provvedimenti cautelari anche in forma specifica, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le attività di consegna di beni mobili, di rilascio di immobili, di sostituzione del relativo custode, di ricognizione di beni e di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi o delle cose, nonché per l'esecuzione di ogni atto compiuto fuori dell'orario di servizio, per le operazioni di inventario e per le operazioni previste dall'articolo 106, secondo comma, dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è dovuto all'ufficiale giudiziario procedente e qualunque sia la sua posizione economica, a carico delle parti richiedenti, un compenso forfetario pari a quello previsto per attività analoghe dalla tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai.

 

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